Sostegno al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e
comunicazione regionale (FSC 14/20 - DGR n. 1350/2021)

Potranno beneficiare del sostegno gli operatori dell’editoria nei seguenti ambiti:
·radiotelevisivo;
·stampa di quotidiani e periodici locali a mezzo carta;
·editoria su web;
·agenzia di stampa quotidiana.
in possesso dei seguenti requisiti:
·aventi una propria sede operativa, (quale la redazione o la sede della messa in onda) nella regione Puglia ed essere ivi
operanti;
·possesso di testata giornalistica regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale nell’ambito della regione
Puglia;
·iscrizione alla Camera di Commercio e/o al REA ove previsto;
·esercizio dell’attività editoriale da almeno due anni alla data dell’istanza;
·presenza di un Direttore responsabile;
·realizzazione di prodotti editoriali diffusi a mezzo stampa, on-line o mediante radiodiffusione sonora o televisiva,
contenenti informazioni relative a fatti e attività di interesse regionale, o afferenti alla realtà sociale, politica e
culturale pugliese, in via prevalente e comunque in misura non inferiore al 70% della foliazione per i periodici su
carta stampata, al 70% dei contenuti presenti nelle pagine web consultabili per i periodici on-line, o al 70% di
ciascuna trasmissione per i periodici in radiodiffusione sonora o televisiva;
·avvalersi per l’attività giornalistica di personale iscritto all’Albo dei giornalisti, con rapporto di lavoro disciplinato secondo
accordi e contratti collettivi nazionali del settore giornalistico sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI),
e in regime di regolarità retributiva e contributiva, nonché di personale in formazione o di personale aspirante pubblicista
svolgente la propria attività sotto la responsabilità del direttore di testata;
·destinazione dell’informazione locale autoprodotta di almeno due edizioni del proprio notiziario in una fascia
oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate
per ogni uscita o almeno il 70% di tutti gli articoli pubblicati in un anno.
Sono esclusi gli operatori dell’editoria la cui attività riguardi:
·giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50%;
·pubblicazioni di partiti, di associazioni politiche e sindacali, di enti pubblici;
·la fornitura di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitaripromozionali oltre il 30% della programmazione giornaliera compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;
·la fornitura di servizi di media audiovisivi che abbiano ottenuto l’autorizzazione ministeriale da meno di due anni;
·siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al 30 % dei
contenuti;
·siti web la cui testata on-line sia stata registrata da meno di due anni.